STATUTO AIPD SEZ. DI BELLUNO
Articolo 1- DENOMINAZIONE- SEDE – DURATA
“L’Associazione di promozione sociale costituita nel rispetto del Codice Civile e della normativa in materia a Feltre il 18 marzo 1995 con atto a rogito notaio Maurizio Malvagna , Repertorio n. 21050, ha la denominazione “AIPD- Associazione Italiana Persone Down- Sezione della provincia di Belluno – ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE”.
La Sezione potrà utilizzare la formula abbreviata di “AIPD SEZIONE DI BELLUNO – ONLUS”.
L’Associazione è sezione autonoma dell’AIPD- Associazione Italiana Persone Down ONLUS, con sede in Roma, Viale delle Milizie n° 106, riconosciuta con Decreto del Presidente della Repubblica n. 118 del 18 marzo 1983 ed iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche del Tribunale di Roma al n. 318 dell’8 giugno 1983 che verrà qui di seguito denominata per brevità “AIPD Nazionale – ONLUS” rispetto a cui gode di piena autonomia gestionale patrimoniale e finanziaria.
L’Associazione ha sede in Feltre, Via Peschiera, n. 21.
La variazione della sede non comporta la modifica dello Statuto.
L’Associazione è retta dal presente Statuto.
L’Associazione ha durata illimitata; il suo scioglimento può essere deliberato solo dall’Assemblea Straordinaria dei Soci ai sensi degli articoli 7 (sette), 8 (otto), 9 (nove) e 11 (undici) o dal Consiglio di Amministrazione dell’AIPD Nazionale ONLUS con propria delibera, nei soli casi in cui:
1. la Sezione non operi più in armonia con le finalità statutarie ed operative dell’AIPD Nazionale ONLUS;
2. per gravi irregolarità statutarie e amministrative comprese le norme derivanti dal Regolamento delle Sezioni.
Articolo 2- SCOPO
L’Associazione ha lo scopo senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale e di utilità sociale, di operare a favore delle persone con sindrome di Down e delle loro famiglie, indipendentemente dalla loro iscrizione a socio, in armonia con le finalità statutarie ed operative dell’AIPD Nazionale, nonché di contribuire allo studio della Sindrome di Down (trisomia 21) ad una aggiornata informazione sulla stessa, all’inserimento ed integrazione scolastica, lavorativa e sociale a tutti i livelli delle Persone con sindrome di Down, accompagnando le stesse nel loro percorso di vita dall’infanzia all’età adulta.
A tale scopo l’Associazione si propone tra l’altro di:
A – intervenire per dare ai familiari – fino dalla prima fase più critica del processo di accettazione del trisomico – sostegno psicologico, informazioni estese e corrette, appoggi pratici, occasioni di incontro e di scambio di informazioni ed esperienze;
B – facilitare l’indispensabile e proficuo inserimento di bambini e ragazzi con Sindrome di Down nelle scuole di ogni ordine e grado;
C – promuovere ed organizzare ogni attività atta a favorire l’inserimento di tutte le persone con Sindrome di Down nella società e nel mondo del lavoro e la loro accettazione a tutti i livelli, anche con l’organizzazione e la gestione di progetti per lo sviluppo dell’autonomia personale ed esterna e di corsi di formazione professionale, anche con la partecipazione del mondo imprenditoriale e produttivo;
D – promuovere la realizzazione di strutture e servizi adeguati per rispondere alle esigenze, anche residenziali, dell’età adulta come previsto dalle norme vigenti, assumendosene, se necessario, la gestione diretta;
E – raccogliere, per un’ampia divulgazione al più vasto pubblico e con i più vari mezzi, ogni informazione sulla natura della Sindrome di Down, nonché sulle circostanze che sembrano favorirne l’insorgere e sulle misure preventive rese disponibili dalla scienza; promuovere ricerche, anche attraverso l’istituzione di borse di studio, per il reperimento di ulteriori e migliori informazioni sia per la prevenzione che per la messa a punto del programma più idoneo per lo sviluppo delle potenzialità fisiche, mentali ed espressive delle persone con sindrome di Down; favorire la diffusione delle informazioni e delle conoscenze anche attraverso proprie pubblicazioni;
F – creare una rete di consulenti formata da medici, operatori sanitari, scolastici e sociali sensibili ed interessati ai problemi della Sindrome di Down, al fine di conseguire una migliore assistenza generale; favorire con ogni mezzo la formazione e l’aggiornamento di operatori sanitari, scolastici e sociali, anche organizzando direttamente convegni e corsi per i docenti delle scuole di ogni ordine e grado e per gli operatori sociosanitari;
G – diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali di cui possono usufruire tutte le persone con Sindrome di Down;
H – offrire agli organi legislativi e di governo dello Stato, della Regione e degli altri Enti Locali, una responsabile collaborazione nell’applicazione delle norme vigenti, nella formulazione di piani e programmi, nello studio di nuovi provvedimenti, esplicando, dove occorra, opera di persuasione, stimolo e pressione;
I – tenere i contatti con tutte le associazioni che si occupano dei problemi delle persone con sindrome di Down, handicappate e dell’infanzia in generale per coordinare con esse le attività di rivendicazione e sensibilizzazione dell’opinione pubblica e scambiare con esse le informazioni utili relative alle attività svolte nelle singole associazioni;
L – tutelare la dignità della persona trisomica e gli altri suoi diritti sanciti dalla Costituzione Italiana e dalla Dichiarazione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite sui diritti degli handicappati;
M – patrocinare, promuovere, curare, organizzare qualsiasi iniziativa o attività culturale, sportiva, ricreativa che sia ritenuta dal Consiglio di Amministrazione opportuna per reperire i mezzi occorrenti e soddisfare le esigenze di conoscenza della persona con sindrome di Down o comunque per perseguire lo scopo anzidetto.
I servizi e le attività sono aperti a tutti.
L’Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali o a quest’ultime direttamente connesse.
Articolo 3- SOCI: Categorie
L’Associazione è composta da sole persone fisiche che suddividono in Soci:
a. ORDINARI: genitori, anche adottivi, fratelli, sorelle, parenti entro il IV (quarto) grado e tutori di persone con Sindrome di Down (anche nel caso di decesso della persona con sindrome di Down) nonché le persone con sindrome di Down emancipate, che si impegnino nei limiti delle singole possibilità e competenze, a prestare volontariamente e gratuitamente con spirito di solidarietà la propria opera e collaborazione per l’attuazione e il perseguimento dello scopo dell’Associazione. Può essere Socio ordinario soltanto chi sia anche Socio dell’AIPD Nazionale – ONLUS.
b. COLLABORATORI: coloro che, non rientrando nella categoria precedente, pur non direttamente coinvolti nel problema, condividono gli scopi e le attività
dell’Associazione e, per spirito di solidarietà, si impegnano con continuità a prestare la propria opera volontaria e gratuita al servizio dell’AIPD – ONLUS.
c. BENEMERITI: coloro che, non rientrando nelle categorie precedenti, abbiano contribuito in maniera incisiva e determinante, al perseguimento delle finalità dell’Associazione, acquisendo particolari meriti.
Articolo 4 – SOCI: Ammissione, recesso, esclusione
Il Socio ORDINARIO è ammesso a domanda dell’interessato.
Con la presentazione della domanda di ammissione il Socio esplicitamente accetta sia lo Statuto della Sezione che quello dell’AIPD Nazionale – ONLUS.
La presentazione della domanda di iscrizione all’AIPD Nazionale – ONLUS e il relativo versamento della quota nazionale possono essere effettuati anche tramite la Sezione che ne curerà l’inoltro.
Il Consiglio di Amministrazione, constatata la dovuta presentazione contemporanea di iscrizione all’AIPD Nazionale – ONLUS, nonché l’avvenuto versamento delle rispettive quote annuali, con delibera, accetta la domanda a Socio Ordinario.
Il Socio può recedere o essere escluso a norma dell’articolo 24 del Codice Civile.
Il Socio è tenuto al versamento della quota minima della Sezione e dell’AIPD Nazionale – ONLUS entro il 30 Aprile dell’anno in corso.
La qualità di socio non si perde nel caso che il versamento avvenga in ritardo purché entro l’anno solare, dopo tale data il Socio viene d’ufficio considerato recedente e per essere riammesso dovrà presentare nuova domanda.
Il Socio COLLABORATORE che ne faccia domanda esprimendo nei tempi e nei modi la propria disponibilità a collaborare, è ammesso con delibera insindacabile del
Consiglio di Amministrazione della Sezione, previo versamento di una quota minima annuale, stabilito dall’Assemblea, per i Soci Collaboratori.
Può recedere, dandone comunicazione, salvo motivi d’urgenza, almeno un mese prima dell’effettiva cessazione della collaborazione.
Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’Associazione.
L’esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, successivamente ratificata dall’assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.
Il Socio ORDINARIO e COLLABORATORE quando abbia cessato di appartenere all’Associazione non può più ripetere le quote associative e gli eventuali altri contributi versati, né ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione; la qualità di Socio non è trasmissibile e non può essere stabilita a titolo temporaneo.
Il Socio BENEMERITO è nominato dall’Assemblea.
Articolo 5- PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
a. Dalle quote associative di sua pertinenza;
b. Dai contributi di singoli privati;
c. Da donazioni, eredità, lasciti;
d. Da eventuali contributi, rette, borse di studio, rimborsi e concorsi spese, assegni, premi, sussidi, canoni anche statali, contributi per lo svolgimento convenzionato di attività o in regime di accreditamento, di Enti Locali, di privati, italiani ed esteri;
e. Dai proventi di sottoscrizioni, manifestazioni ed altre iniziative ed attività anche mediate offerte di beni o servizi patrocinate, promosse e curate dall’Associazione o da altri in suo favore;
f. Beni immobili;
g. Beni mobili in possesso all’Associazione come da inventario;
h. Ogni altro tipo di entrate ammesse dalla legge 383/2000.
Il patrimonio dell’Associazione si considera disponibile per le spese di funzionamento e mantenimento e di investimento per il perseguimento dello scopo dell’Associazione, ad eccezione di quei beni immobili che, per espressa volontà del donatore o testatore, non debbano essere alienati.
Articolo 6- ORGANI
Gli organi statutari dell’Associazione sono:
1. l’Assemblea dei Soci;
2. il Presidente;
3. il Consiglio di Amministrazione;
4. il Collegio dei Revisori.
Tutte le cariche sono elettive e gratuite.
Articolo 7- ASSEMBLEA- COSTITUZIONE
L’Assemblea è costituita da tutti i Soci aventi diritto a parteciparvi cioè:
a) SOCI ORDINARI E COLLABORATORI iscritti nel libro Soci alla data della convocazione, nonché quelli eventualmente iscritti successivamente prima dell’inizio dell’Assemblea, che abbiano versato la quota associativa relativa all’anno precedente se la convocazione avviene entro il 30 (trenta) aprile all’anno in corso se la data di convocazione è successiva al 30 (trenta) aprile.
b) SOCI BENEMERITI con le modalità specificate al punto c) dell’articolo 3 (tre) del presente statuto.
Hanno diritto al voto i Soci in regola con la quota associativa per l’anno in corso e i Soci Benemeriti, comunque maggiorenni.
Il Socio che è nell’impossibilità di partecipare personalmente all’Assemblea può farsi rappresentare da un altro Socio, con delega scritta su un apposito modulo intestato al Socio, inviatogli con l’avviso di convocazione; il numero delle deleghe ammissibili per ogni Socio è determinato dall’Assemblea e non potrà comunque essere superiore a 2 (due).
Il Socio delegato deve consegnare alla Presidenza, prima dell’inizio dell’Assemblea la o le deleghe in suo possesso.
I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori, nelle assemblee ordinarie e straordinarie, non possono ricevere deleghe né dare la propria.
L’Assemblea ordinaria è validamente costituita:
– In prima convocazione quando siano presenti, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto;
– In seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto.
L’Assemblea straordinaria è validamente costituita in ogni caso quando siano presenti personalmente o per delega almeno 2/3 (due terzi) dei Soci aventi diritto al voto.
Articolo 8- ASSEMBLEA- COMPETENZE
L’Assemblea è organo sovrano rappresentativo della volontà dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi ed allo statuto, sono vincolanti per tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.
All’Assemblea ordinaria competono:
a) La determinazione della quota associativa annuale minima per i Soci ordinari;
b) Le determinazione della quota annuale minima per i Soci collaboratori;
c) La determinazione del numero e l’ elezione del Presidente e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione;
d) L’elezione del Collegio dei Revisori ed il suo Presidente;
e) La nomina dei Soci benemeriti;
f) La determinazione del numero di deleghe ammissibili;
g) L’accettazione di donazioni , eredità, lasciti;
h) L’acquisto, la trasformazione e l’alienazione di beni immobili;
i) L’approvazione dei programma delle attività e dei bilanci preventivo e consultivo;
j) La delibera su qualsiasi altro argomento sottoposto dal Consiglio di Amministrazione;
k) L’esclusione del Socio per gravi motivi ai sensi dell’articolo 24 Codice Civile.
All’Assemblea straordinaria competono:
a) Le modificazioni dello statuto;
b) Lo scioglimento dell’Associazione nominando uno o più liquidatori e determinando le modalità di liquidazione del patrimonio e di devoluzione dei beni residui ( vedi anche articolo 20).
Articolo 9- ASSEMBLEA- CONVOCAZIONE
L’Assemblea viene convocata dal Presidente, o da chi ne fa le veci, con avviso contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo – che può anche essere diverso da quello della sede dell’Associazione – da inviarsi ai Soci almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’assemblea stessa.
L’avviso dovrà contenere anche la data per la seconda convocazione, da tenersi non oltre il giorno successivo con le stesse modalità.
Quando vi siano modifiche statutarie all’ordine del giorno, l’avviso dovrà contenere in allegato anche il nuovo testo proposto.
L’Assemblea è convocata entro il 30 (aprile) aprile di ciascun anno per l’approvazione del bilancio consultivo dell’esercizio precedente e per l’approvazione del programma di attività e del bilancio preventivo.
L’Assemblea viene convocata inoltre ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o sia richiesta, previa motivazione, dal Collegio dei Revisori o da almeno un quarto dei Soci aventi diritto a partecipare (determinato ai sensi dell’articolo 7) entro un mese dalla ricezione della richiesta.
Articolo 10- ASSEMBLEA- UFFICO DI PRESIDENZA
L’Assemblea dei Soci viene presieduta dal Presidente o da che ne fa le veci; in mancanza, da chi viene designato dalla maggioranza dei Soci presenti aventi diritto al voto.
Il Presidente dell’Assemblea nomina il segretario; per l’Assemblea straordinaria nella persona di un Notaio.
Il Presidente dell’Assemblea nomina pure due scrutatori quando l’Assemblea determini di deliberare a schede segrete sulla nomina degli Organi Statutari o su altro argomento di sua competenza.
Articolo 11- ASSEMBLEA- DELIBERAZIONI
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto al voto.
L’Assemblea vota per alzata di mano, salvo che essa stessa deliberi di votare per appello nominale o a schede segrete.
Nelle Assemblee le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti, intendendosi per maggioranza quella computata sulla base del numero dei presenti personalmente o per delega aventi diritto al voto all’inizio dell’Assemblea.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno ¾ (tre quarti) degli associati (articolo 21 Codice Civile).
Le determinazioni dell’Assemblea ordinaria e straordinaria devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea o dal Notaio; tutti i verbali devono essere scritti nell’apposito libro.
Articolo 12- IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la responsabilità della firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e davanti a qualsiasi autorità amministrativa, in qualsiasi sede e grado.
Il Presidente garantisce l’applicazione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio, con il coinvolgimento degli altri membri, riferendo al Consiglio stesso di eventuali ostacoli incontrati che ne abbiano impedito l’attuazione o l’abbiano modificata, e in quest’ultimo caso richiedendone la ratifica.
Il Presidente, o per delega un membro del Consiglio d’Amministrazione, si impegna a partecipare attivamente ai lavori del Comitato Consultivo Nazionale, organo di collegamento tra le Sezioni e il Consiglio d’Amministrazione Nazionale, che si riunisce per la determinazione di eventuali variazioni dello statuto e del Regolamento delle sezioni, del programma delle attività e dell’analisi delle risorse.
Il Presidente si impegna a rispettare nella propria sezione l’applicazione del Regolamento delle sezioni.
In caso di dimissioni del Presidente lo sostituisce il Vicepresidente che convoca una Assemblea da tenersi entro 60 (sessanta) giorni per le nuove elezioni.
Articolo 13- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE- COMPOSIZIONE
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di componenti tra cui il Presidente e da non meno di quattro a non più di otto altre persone (possono essere invitati non soci ma solo per pareri consultivi), nominate dall’Assemblea tra coloro che hanno dato esplicitamente la propria disponibilità e hanno presentato il proprio programma.
I componenti del Consiglio durano in carica un triennio salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve; sono rieleggibili e prestano la loro attività gratuitamente, salvo il rimborso delle spese anticipate per conto dell’Associazione nell’espletamento del loro mandato, entro i limiti fissati dal Consiglio stesso (ai sensi della Legge 266/91).
I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, sono equiparati e dimissionari.
Per questo caso e se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più componenti, gli altri provvedono a sostituirli tra i primi dei non eletti, con delibera consiliare; quelli così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea dei Soci che delibera al riguardo.
L’intero Consiglio cessa d’ufficio quando viene meno per dimissioni o per altre cause la maggioranza dei suoi componenti; gli altri suoi componenti rimangono in carica per la sola gestione ordinaria finché l’Assemblea dei Soci, convocata d’urgenza e comunque non oltre i quarantacinque giorni dalla cessazione della maggioranza, da essi o, in mancanza di tutti i consiglieri, dal Collegio dei Revisori, abbia ricostituito il Consiglio.
Articolo 14- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE- CONVOCAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o, in sua assenza, da chi ne fa le veci, mediante avviso recante l’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo della riunione, che può essere anche diverso dalla sede dell’Associazione, da spedirsi a ciascun componente del Consiglio almeno dieci giorni prima dell’adunanza o, nel caso d’urgenza, mediante telegramma da spedirsi almeno quarantotto ore prima dell’adunanza.
Il Consiglio può essere convocato anche telefonicamente con l’accordo di tutti i Consiglieri almeno quarantotto ore prima dell’adunanza.
Il Consiglio deve altresì essere convocato quando ne facciano richiesta scritta, indicandone l’ordine del giorno, almeno tre Consiglieri o il Collegio dei Revisori; decorsi inutilmente dieci giorni da tale richiesta, il Consiglio viene convocato dal Collegio dei Revisori.
Articolo 15- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE- ADUNANZA E DELIBERAZIONI
Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei voti dei presenti, anche quando per qualsiasi motivo si allontanino o si astengano.
Le deliberazioni consiliari debbono constare dal verbale trascritto nell’apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.
Articolo 16- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE-
COMPETENZE
Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri occorrenti per il conseguimento e l’attuazione degli scopi statutari e per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, eccettuati quelli che la legge e il presente statuto riservano inderogabilmente all’Assemblea dei Soci.
Il Consiglio nomina un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o mancanza anche per dimissioni; può anche attribuire a uno o più dei suoi componenti poteri di rappresentanza e conferire anche ad altri le procure occorrenti per il perseguimento degli scopi dell’Associazione.
Il Consiglio può anche istituire comitati consultivi o operativi determinandone la durata, l’ordinamento e le norme di funzionamento.
Il Consiglio di Amministrazione può nominare un comitato consultivo formato da persone Down maggiorenni perché possa dare il proprio contributo di idee e bisogni alla programmazione e anche al fine di favorire un processo di crescita e responsabilizzazione sempre più largo tra le persone Down sulle attività e la gestione dell’Associazione.
Il Consiglio può stipulare, eseguire, modificare e risolvere convenzioni, anche di contenuto economico- finanziario, per l’esercizio delle attività e l’attuazione di iniziative nell’ambito del programma e del bilancio preventivo approvati, con facoltà di delegarne l’esecuzione.
Il Consiglio delibera, inoltre, sulle domande di ammissione dei Soci e sulla proposta all’Assemblea dei Soci benemeriti, determina i limiti per il rimborso delle spese sostenute dai propri Soci per le attività prestate, come previsto dall’articolo 2 Legge 11 agosto 1991 n. 266.
Articolo 17- BILANCI ED AMMINISTRAZIONE
L’anno finanziario inizia l’1 (uno) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Per ogni anno finanziario, il Consiglio presenta all’Assemblea dei Soci entro il 30 (trenta) aprile, il bilancio consultivo dell’anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale, con allegati i riepiloghi dei residui, del conto di cassa e delle eventuali gestioni con contabilità separate e il programma annuale delle attività ed il bilancio preventivo di competenza, comprendente le somme che si prevede di riscuotere e quelle che si prevede di dover pagare nell’anno finanziario successivo.
Ciascun bilancio viene corredato da una relazione del Consiglio di Amministrazione che illustra il contenuto del bilancio stesso, l’andamento ed i fatti di rilievo della gestione, le eventuali variazioni di bilancio, con particolare riguardo ai programmi ed alle attività allo studio, in corso e realizzate.
I documenti sopra citati verranno depositati presso la sede, con cinque giorni di anticipo rispetto alla data fissata per l’Assemblea convocata al fine dell’approvazione.
Il Consiglio di Amministrazione delibera, con il parere favorevole del il Collegio dei Revisori, il Regolamento amministrativo- contabile contenente le attribuzioni e le norme con l’andamento amministrativo, la tenuta della contabilità, la formazione dei bilanci, l’espletamento dei Servizi di cassa, quest’ultimo affidato al tesoriere, se nominato dal Consiglio anche al di fuori dei suoi componenti, o ad una banca, designata dal Consiglio medesimo.
L’Associazione non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, Statuto o Regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
Eventuali utili o avanzi di gestione saranno sempre destinati alla realizzazione delle attività istituzionali o a quelle direttamente connesse.
Articolo 18- COLLEGIO DEI REVISORI- COMPOSIZIONE
Il Collegio dei Revisori è composto da tre persone anche non Soci, elette dall’Assemblea dei Soci che ne designa il Presidente, scelto possibilmente tra gli iscritti nel ruolo dei Revisori Contabili e negli Albi Professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, che non siano coniugi, parenti o affini entro il 4° (quarto) grado dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
I Revisori durano in carica un triennio salvo che la delibera di nomina determini un periodo più breve e, comunque, fino all’approvazione dell’ultimo bilancio consultivo del periodo ed alle nuove nomine assembleari; prestano la loro attività gratuitamente e sono rieleggibili.
Quando un Revisore viene, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza del suo mandato, la prima Assemblea provvede a reintegrare il Collegio, ferma la scadenza di esso al termine stabilito nel precedente comma.
Articolo 19- COLLEGIO DEI REVISORI- COMPETENZA
Al Collegio dei Revisori compete:
a) Il controllo della gestione finanziaria e patrimoniale, dell’ordinato andamento amministrativo, della regolare tenuta della contabilità e della rispondenza dei bilanci alle risultanze contabili, accertando il rispetto delle
norme di legge, dello statuto e del regolamento amministrativo- contabile;
b) La presentazione all’Assemblea dei Soci di una propria relazione con gli eventuali rilievi sull’andamento amministrativo- contabile ed economico- finanziario;
c) Provvedere, occorrendo, a richiedere la convocazione dell’Assemblea dei Soci e del Consiglio di Amministrazione e, se del caso, a convocare i medesimi; a compiere quant’altro previsto dallo statuto di competenza del Collegio medesimo e dall’articolo 2403 e seguenti del Codice Civile.
Articolo 20- DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non contemplato e regolato da questo statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di Associazioni private non riconosciute , non aventi per oggetto l’esercizio di attività commerciali né fini di lucro e sulle ONLUS.
In caso di scioglimento dell’Associazione il suo patrimonio sarà devoluto ad altre ONLUS con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, in conformità a quanto disposto dall’art. 10 comma 1 (lettera f) del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.